Art. 13.
(Procedure di destinazione all'estero
del personale).

      1. Il personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato da assegnare alle istituzioni scolastiche italiane all'estero, comprese quelle di cui all'articolo 8, alle scuole europee e alle istituzioni scolastiche e universitarie estere, è scelto esclusivamente tra il personale che ha prestato almeno tre anni di servizio effettivo di ruolo in territorio metropolitano nel ruolo di appartenenza e che ha conoscenza delle lingue straniere richieste per il Paese cui è destinato.
      2. Alla destinazione del personale alle istituzioni di cui al comma 1 si provvede secondo le disposizioni in materia di mobilità professionale contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, attingendo alle graduatorie permanenti, aggiornabili ogni tre anni, istituite dall'ordinanza ministeriale del Ministero degli affari esteri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997, eventualmente integrate dalle graduatorie formatesi ai sensi del comma 1 dell'articolo 9 della legge 26 maggio 2000, n. 147. La destinazione all'estero è disposta, nei limiti del contingente stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della presente legge, secondo i piani quadriennali definiti in relazione alle esigenze delle istituzioni di cui al comma

 

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1. Ai fini della valutazione dei titoli per l'inserimento nelle graduatorie, il servizio prestato all'estero dà diritto a un punteggio doppio.
      3. L'accertamento della conoscenza della lingua prevista dal comma 1 è effettuato mediante esami scritti e orali, le cui modalità di espletamento sono determinate in sede di contrattazione decentrata.
      4. Sono destinati all'estero gli aspiranti che si collocano in posizione utile in graduatoria in relazione al numero dei posti disponibili, indipendentemente dal fatto che prestino servizio in Italia o terminino un precedente mandato all'estero.
      5. Per quanto riguarda l'insegnamento della lingua italiana a livello di scuola secondaria superiore, il personale assegnato alle scuole italiane all'estero e alle scuole europee e internazionali è reclutato fra gli insegnanti di lettere. Al fine di garantire una maggiore integrazione con le istituzioni e con l'ambiente del Paese ospitante, il personale assegnato ai corsi di lingua e di cultura italiane di cui all'articolo 8 e, in particolare, ai corsi integrati o inseriti nelle scuole locali, è reclutato fra gli insegnanti di lingue e letterature straniere che, nel proprio piano di studi universitario, hanno svolto almeno un biennio di lingua e letteratura italiane.